Multe per eccesso di velocità: importi e recidiva
Quanto si rischia superando i limiti di velocità in Italia, perché gli autovelox non sono mai del tutto a sorpresa e cosa prevede la legge in caso di recidiva.
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Perché una multa da autovelox non è mai solo un numero
Un lampo nello specchietto retrovisore, e settimane dopo arriva a casa un verbale con un importo da pagare. Per molti automobilisti la prima reazione è cercare di capire se la cifra richiesta sia corretta, e se ci sia margine per contestarla. La risposta parte quasi sempre dalla stessa domanda: di quanto si superava effettivamente il limite, e cosa dice la legge per quella fascia di eccesso di velocità.
Il Codice della Strada non tratta tutti gli eccessi di velocità allo stesso modo: la sanzione cresce a scaglioni, in base a quanto ci si discosta dal limite. Conoscere gli scaglioni aiuta a leggere il verbale con più consapevolezza, anche se — come vedremo — questo articolo non sostituisce una verifica del caso specifico.
Quanto si rischia, in concreto
Per lo scaglione centrale, quello più comune nei controlli su strada extraurbana e autostrada, la legge è esplicita: chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro. Lo scaglione immediatamente sotto è più leggero, e la sua forbice — anch'essa fissata dall'articolo 142, al comma 7 — è citata per intero fra le fonti di questo articolo: chi non osserva i limiti minimi di velocità, o supera i limiti massimi di non oltre 10 km/h, resta sotto la soglia inferiore della forbice indicata qui sopra. È l'articolo 142 del Codice della Strada a fissare queste forbici, e l'importo esatto all'interno della forbice dipende da elementi come l'entità del superamento e le circostanze accertate dall'organo che ha rilevato l'infrazione.
Esistono scaglioni diversi — più bassi per superamenti contenuti, più severi quando lo scarto rispetto al limite cresce ulteriormente — ma le cifre esatte per gli altri scaglioni non sono oggetto di questo articolo: qui ci concentriamo sullo scaglione centrale, quello effettivamente documentato dalla fonte sopra, per evitare di riportare importi che questo articolo non può verificare con la stessa precisione.
Il margine di tolleranza: perché il numero sul verbale non è "il numero esatto"
Uno dei dubbi più comuni riguarda la precisione dello strumento: l'autovelox misura davvero la velocità reale, o c'è margine di errore? La legge prevede che gli strumenti di rilevazione della velocità debbano applicare un margine di tolleranza a favore del conducente, proprio per tenere conto dell'imprecisione tecnica intrinseca a qualunque apparecchiatura di misura. In pratica, la velocità che compare sul verbale è già una velocità corretta al ribasso rispetto a quella misurata dallo strumento, non il dato grezzo.
Questo articolo non riporta la percentuale esatta di tale margine, perché la fonte diretta usata per questo pezzo non la conferma testualmente: chi vuole il valore preciso applicato al proprio caso dovrebbe verificarlo sul verbale stesso o presso l'ente accertatore, che è tenuto a indicare come è stata calcolata la velocità contestata.
I controlli non sono mai del tutto "a sorpresa"
Un altro elemento poco noto: la Polizia Stradale pubblica ogni settimana la programmazione dei servizi di controllo della velocità con le apparecchiature mobili indicando le strade e le giornate dello svolgimento dei servizi. Le postazioni fisse, dal canto loro, devono essere segnalate con appositi cartelli stradali prima del punto di rilevamento. Questo non significa che ogni singolo controllo sia annunciato nel dettaglio, ma che l'attività di controllo della velocità non è, nella sua impostazione generale, un'attività segreta: è pubblicizzata, quanto meno nelle sue linee di programmazione settimanale, proprio per finalità di prevenzione e non solo di sanzione.
Cosa succede se la stessa violazione si ripete
Molti automobilisti temono che ricevere più contestazioni per lo stesso comportamento comporti sanzioni che si sommano senza limite. Il Codice della Strada prevede in realtà un principio diverso: salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Non è quindi la somma aritmetica di tutte le singole sanzioni. Il riferimento all'unico tratto stradale non è un dettaglio: è nel testo della norma, e delimita l'ambito entro cui il cumulo attenuato opera.
Questo non significa che ripetere la stessa infrazione sia indifferente dal punto di vista sanzionatorio: comportamenti recidivi, specie se ravvicinati nel tempo, restano un fattore che la legge tratta con più severità, incluse conseguenze che possono estendersi oltre il semplice importo economico, come la sospensione della patente in alcuni casi. Le soglie esatte per queste conseguenze aggiuntive non sono coperte con precisione da questo articolo.
Cosa fare in pratica se si riceve un verbale
- Verificare data, ora, luogo e targa riportati sul verbale, confrontandoli con i propri spostamenti reali.
- Controllare come viene indicata la velocità rilevata e se il verbale riporta l'applicazione del margine di tolleranza previsto dalla legge.
- Annotare i termini di pagamento e le eventuali riduzioni indicate direttamente sul verbale, senza affidarsi a fonti terze non ufficiali.
- In caso di dubbi sulla fondatezza della contestazione, valutare per tempo le vie di tutela previste (pagamento, oppure ricorso), rispettando le scadenze indicate nel documento stesso.
- Conservare il verbale originale e ogni comunicazione successiva ricevuta in merito.
Cosa questo articolo non copre
Questo articolo non specifica gli importi previsti per gli altri scaglioni di eccesso di velocità, la percentuale esatta del margine di tolleranza degli autovelox, né le soglie precise di recidiva, gli eventuali punti patente decurtati o la durata di un'eventuale sospensione: nessuna di queste cifre è verificata con una fonte diretta all'interno di questo pezzo, e riportarle senza una verifica puntuale rischierebbe di indurre in errore. Per l'importo esatto contestato nel singolo caso, per i termini di pagamento e per le modalità di eventuale ricorso, il riferimento resta sempre il verbale ricevuto e l'ente che lo ha emesso.