Contamulte

Riduzione art. 345

La tolleranza dell'autovelox: come si arriva alla velocità contestata

Riduzione art. 345

«al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.»

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 co. 2

L'art. 142 co. 6 CdS non fissa la tolleranza: rinvia «al regolamento di esecuzione». Quel regolamento è il D.P.R. 495/1992, e la regola sta nel suo art. 345 co. 2. La riduzione si applica al valore rilevato PRIMA di individuare la fascia.

La riduzione è la maggiore fra 5% del valore rilevato e 5 km/h. I due rami coincidono esattamente a 100 km/h: sotto vale il minimo fisso, da lì in su vale la percentuale. È un conto che puoi rifare.

Il margine di errore dello strumento è già dentro questa riduzione. Non se ne aggiunge un secondo.

Riduzione art. 345

Che cosa non è compreso in questo calcolo

L'art. 345 co. 3 prevede un regime diverso per la velocità media calcolata fra due caselli autostradali, con percentuali distinte per fascia di velocità dedotta. È una norma che esiste, e il nostro modello non la rappresenta: riguarda un metodo di accertamento diverso da autovelox e telelaser. Lo diciamo del nostro calcolo, non del testo di legge.

Che cosa questa pagina non afferma

Non diciamo che un determinato verbale abbia applicato la riduzione, che un determinato apparecchio sia omologato, né che un argomento sulla tolleranza faccia vincere un ricorso. La riduzione è prescritta «in sede di approvazione» dell'apparecchio e si applica al valore rilevato: questo è quanto dice la norma.
Vigenza
1 gennaio 2021
Catena normativa
CdS art. 142 co. 6 → D.P.R. 495/1992 art. 345 co. 2

Tabella completa

Velocità

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FasciaDa pagareCorridoioPuntiSospensioneConseguenze
0 km/h – 10 km/h€ 42da € 42 a € 173——Solo sanzione pecuniaria· Livello I
10 km/h – 40 km/h€ 173da € 173 a € 6943—Sanzione e punti· Livello II
40 km/h – 60 km/h€ 543da € 543 a € 2.17061–3 mesiSanzione, punti e sospensione· Livello III
> 60 km/h€ 845da € 845 a € 3.382106–12 mesiSospensione lunga· Livello IV
Vigenza
1 gennaio 2021

Le fasce dell'art. 142 valgono allo stesso modo su ogni tipo di strada — centro abitato, extraurbana o autostrada: a cambiare è il limite di velocità applicabile in quel tratto, mai la tabella della sanzione. La riga «centro abitato» qui sotto non significa che questi importi valgano solo in città: è l'unica prevista, perché il Codice non ne fissa una seconda per zona.

Che cosa risulta

Gli importi sono delimitati da un decreto atteso

Aggiornamento atteso

Il decreto è atteso entro il 1° dicembre 2026 e avrà effetto dal 1° gennaio 2027, indicizzato alla variazione ISTAT del biennio 2025-2026. Non prevediamo alcuna cifra: l'indice non è accertabile finché il biennio non si chiude, il decreto non esiste, e la sospensione del meccanismo è già stata prorogata più volte. Una cifra prevista qui sarebbe un'invenzione.

Art. 195 co. 3 CdS; L. 197/2022 art. 1 co. 497, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 art. 9 co. 1

In breve

Che cosa decide l'importo

Una multa per velocità in Italia non ha un prezzo di listino. L'art. 142 CdS fissa per ogni fascia un corridoio — un minimo e un massimo — e la somma che si paga davvero è il minimo di quel corridoio, perché è così che l'art. 202 definisce il pagamento in misura ridotta. Il massimo esiste, è scritto, e conta: entra in gioco se il verbale non viene pagato né impugnato, perché in quel caso l'atto vale come titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo previsto. Ecco perché su questo sito il corridoio e la cifra da pagare compaiono sempre insieme.

A decidere in quale corridoio si finisce è una sola grandezza: di quanti km/h il limite è stato superato. Non il tipo di strada. Le fasce dell'art. 142 valgono identiche in centro abitato, su strada extraurbana e in autostrada. Quello che cambia con il tipo di strada è il limite di velocità, non la multa.

E i km/h oltre il limite non si contano sul numero letto dall'apparecchio. Prima si applica la riduzione dell'art. 345 co. 2 del regolamento di esecuzione al valore rilevato, poi si guarda di quanto la velocità così ottenuta supera il limite, e solo allora si individua la fascia. Saltare quel passaggio significa, quasi sempre, leggere la riga sbagliata della tabella qui sopra.

Il corridoio non è una forbice a disposizione dell'agente

Il minimo e il massimo delimitano la sanzione edittale, cioè quanto la norma consente in astratto. Il pagamento in misura ridotta è ancorato al minimo per legge: l'art. 202 lo descrive come «una somma pari al minimo fissato dalle singole norme». Non è una valutazione dell'organo accertatore e non dipende da come si è stati trattati al ciglio della strada.

CdS art. 202 co. 1 · art. 203 co. 3

Le cifre

Le fasce, e che cosa cambia fra una e l'altra

L'art. 142 costruisce 4 fasce sopra il limite. La prima, fino a 10 km/h, è la sola che costa soltanto denaro: il pagamento parte da € 42 e la tabella dei punteggi non prevede nulla. È anche la fascia in cui rientra la maggior parte dei verbali da autovelox urbano.

Dalla seconda fascia, oltre 10 e non oltre 40 km/h, comincia la decurtazione: 3 punti, con un pagamento che parte da € 173. Il salto vero è alla terza, oltre 40 e non oltre 60 km/h: 6 punti e, soprattutto, la sospensione della patente per 1 mesi. Da lì in su non si tratta più solo di una cifra. La quarta fascia, oltre 60 km/h, porta 10 punti e una sospensione che parte da 6 mesi.

Le due soglie da tenere a mente sono quindi oltre 10 km/h per i punti e oltre 40 km/h per la sospensione. Sono numeri diversi, riguardano conseguenze diverse, e vengono confusi con regolarità perché nel discorso comune «prendere punti» e «rischiare la patente» suonano come la stessa cosa.

  • oltre 10 km/hLa decurtazione comincia
  • oltre 40 km/hLa sospensione comincia
  • 6 mesiSospensione minima nella fascia più alta

Nel dettaglio

Quando l'importo raddoppia, e quando la patente non torna

Due regole dell'art. 142 cambiano il risultato senza toccare la fascia. La prima è il co. 11: per 7 classi di veicoli richiamate dal co. 3 — mezzi pesanti, complessi di veicoli, autobus e le altre categorie elencate lettera per lettera — le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis «sono raddoppiate». Raddoppia l'importo e raddoppia la sospensione; i punti no, perché quelli vivono nella tabella allegata all'art. 126-bis, che è un impianto separato e non conosce questo moltiplicatore.

La seconda è la recidiva del co. 8, e vale soltanto in centro abitato: chi commette la stessa violazione almeno due volte entro 12 mesi esce dal corridoio ordinario ed entra in uno proprio, da € 220 a € 880, con la sospensione della patente per da 15 a 30 giorni. È l'unica misura di sospensione espressa in giorni in tutta la materia della velocità, e non va convertita in mesi: il verbale la scrive in giorni.

Sopra tutto questo c'è il co. 12. Alla recidiva biennale nella terza fascia la sospensione si allunga; alla recidiva biennale nella quarta la patente non viene sospesa ma revocata. È l'unico punto della tabella della velocità in cui la conseguenza non è una pausa ma la fine del titolo.

Dove c'è la sospensione, la riduzione dei primi giorni non c'è

L'art. 202 esclude la riduzione del 30% per le violazioni che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente. Nelle due fasce più alte della velocità la sospensione è prevista, quindi quella riduzione non è disponibile: pagare in 5 giorni anziché in 60 non cambia la cifra. Vale la pena saperlo prima, non dopo aver corso in posta.

CdS art. 202 co. 1, terzo periodo · art. 210 co. 3

Come funziona

La notte: un aumento che riguarda solo alcuni articoli

Se la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l'art. 195 co. 2-bis aumenta di 1/3 la sanzione pecuniaria — ma soltanto per gli articoli che nomina, e li nomina in modo chiuso: 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (commi 19 e 20) e 178. L'art. 142 è nell'elenco, quindi una multa notturna per eccesso di velocità è più cara di quella diurna. Un divieto di sosta notturno non lo è, perché l'art. 158 in quell'elenco non c'è.

Esiste una seconda regola notturna, con la stessa finestra oraria e un meccanismo completamente diverso: l'art. 186 co. 2-sexies aumenta l'ammenda delle fasce penali dell'alcol. È una circostanza aggravante di un reato, non un moltiplicatore di una sanzione amministrativa, e non tocca la velocità. Sono due strumenti, non uno: qui non li mescoliamo mai.

La finestra notturna è una sola

Entrambe le regole partono dopo le ore 22 e finiscono prima delle ore 7. Circolano in rete riferimenti a una terza maggiorazione notturna con una finestra più ampia: quel comma è stato abrogato nel 2009 e non fa parte del diritto vigente. Lo diciamo perché è una delle informazioni superate che sopravvivono più a lungo.

CdS art. 195 co. 2-bis · art. 186 co. 2-sexies

Come si paga

Che cifra si paga, e in quanto tempo

Il termine ordinario è di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, e la somma dovuta è il minimo del corridoio della fascia. Entro i primi 5 giorni quella somma è ridotta del 30%, ma solo dove la riduzione non è esclusa — e nella velocità è esclusa proprio nelle fasce che pesano di più.

Il termine si conta dalla contestazione se il verbale è stato consegnato subito, dalla notificazione se è arrivato per posta. Sono due date diverse e sul foglio compaiono in campi diversi: solo una delle due riguarda il tuo caso. Per i pagamenti diversi dal contante e dal bollettino postale il termine si considera rispettato se l'accredito avviene entro 2 giorni dalla scadenza, perché a contare è la data di accredito e non quella dell'ordine di bonifico.

Se il termine passa senza pagamento e senza ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, più le spese di procedimento. È la ragione tecnica per cui il massimo del corridoio, che sembra teorico, non lo è.

Bozza in lavorazione: il testo esteso di questa pagina è ancora in scrittura.

Passo successivo

Parti dal numero che hai sul verbale

Il calcolatore mostra la riduzione dell'art. 345 passo per passo, poi la fascia, poi la cifra da pagare e le scadenze.

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