Calcolo della multa per eccesso di velocità
Parti dalla velocità scritta sul verbale, non dai km/h eccedenti: la riduzione del regolamento di esecuzione si applica al valore rilevato, prima della fascia.
Dati
Sul sito: giorno mese anno
Sul sito: giorno mese anno
Come si arriva alla fascia
- Valore rilevato95 km/h
- Riduzione art. 345Minimo fisso 5 km/h−5 km/h
- Velocità post-tolleranza90 km/h
- Fascia10 km/h – 40 km/hSanzione e punti+40 km/h oltre il limite
Riduzione applicata al valore rilevato: −5 km/h. Velocità considerata: 90 km/h. La tolleranza strumentale è già compresa in questa riduzione.
- da € 173 a € 694Corridoio
- € 173Da pagare
- 3punti
Come si paga
Corridoio
da € 173 a € 694
Da pagare
€ 173
Entro 5 giorni
€ 121,10
- 5 giorni
- 60 giorni
- Oltre il termine
Non è un ribasso su una cifra più alta: l'art. 202 chiama questa somma «una somma pari al minimo fissato dalle singole norme», cioè il pavimento del corridoio dell'articolo contestato.
È l'eccezione, non la regola: una parte consistente del catalogo prevede la confisca del veicolo o la sospensione della patente, e in quei casi questa riduzione non c'è.
Le due cifre qui sopra sono condizionate: valgono se il pagamento avviene entro il termine indicato su ciascuna. Indica la data di contestazione o notificazione e quella del pagamento per sapere quale delle due ti riguarda.
- Vigenza
- 1 gennaio 2021
- Catena normativa
- CdS art. 142 co. 6 → D.P.R. 495/1992 art. 345 co. 2
Riduzione art. 345
La tolleranza dell'autovelox: come si arriva alla velocità contestata
Riduzione art. 345
«al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.»
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 co. 2
L'art. 142 co. 6 CdS non fissa la tolleranza: rinvia «al regolamento di esecuzione». Quel regolamento è il D.P.R. 495/1992, e la regola sta nel suo art. 345 co. 2. La riduzione si applica al valore rilevato PRIMA di individuare la fascia.
La riduzione è la maggiore fra 5% del valore rilevato e 5 km/h. I due rami coincidono esattamente a 100 km/h: sotto vale il minimo fisso, da lì in su vale la percentuale. È un conto che puoi rifare.
Il margine di errore dello strumento è già dentro questa riduzione. Non se ne aggiunge un secondo.
Riduzione art. 345
Che cosa non è compreso in questo calcolo
Che cosa questa pagina non afferma
Che cosa risulta
Gli importi sono delimitati da un decreto atteso
Aggiornamento atteso
Art. 195 co. 3 CdS; L. 197/2022 art. 1 co. 497, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 art. 9 co. 1
Come trovare la tua riga
Quali due numeri prendere dal verbale
Il calcolatore chiede la velocità rilevata e il limite. La velocità rilevata è il numero che l'apparecchio ha misurato e che il verbale riporta, di solito in un campo che si chiama esattamente così; il limite è quello vigente nel tratto, indicato anch'esso nel verbale insieme alla località. Non serve inserire i km/h eccedenti: quelli li ricava il calcolatore, ed è proprio il punto.
La differenza non è una sottigliezza. Chi parte dall'eccedenza scritta sul verbale e la cerca nella tabella rischia di leggere una riga più severa del dovuto, perché quell'eccedenza può essere calcolata sul valore lordo. Qui la riduzione dell'art. 345 co. 2 viene applicata al valore rilevato, e la fascia si individua solo dopo. Il risultato mostra i quattro passaggi in fila, così il conto si può rifare a mano.
Come funziona
Perché la riduzione si applica prima della fascia
L'art. 142 co. 6 CdS non fissa alcuna tolleranza: rinvia al regolamento di esecuzione. Quel regolamento è il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e la regola sta nel suo art. 345 co. 2, che prescrive di applicare al valore rilevato una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, precisando che «nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale». Il rinvio è la norma: seguirlo fino alla sua destinazione è l'unico modo per trovare la regola, ed è il motivo per cui questa pagina non parla di prassi ma di testo.
Il meccanismo ha due rami e vince sempre il più favorevole al conducente: la riduzione è la maggiore fra il 5% del valore rilevato e 5 km/h. I due rami coincidono esattamente a 100 km/h — sotto quella velocità pesa il minimo fisso, da lì in su pesa la percentuale. È una derivazione che si verifica in un passaggio, e la mostriamo invece di chiederne fiducia.
Poiché la tolleranza strumentale è già compresa nella riduzione, non se ne aggiunge una seconda. Sottrarre un secondo margine «per l'errore dello strumento» significherebbe contare due volte la stessa cosa e scendere di una fascia senza titolo.
Il regime dei caselli autostradali non è modellato qui
D.P.R. 495/1992 art. 345 co. 3
Le cifre
I tre interruttori sotto il risultato
Il primo riguarda il veicolo. Se rientra in una delle 7 classi richiamate dall'art. 142 co. 11 — mezzi pesanti, complessi di veicoli, autobus e le altre categorie elencate dal co. 3 — le sanzioni pecuniarie e accessorie dei commi 7, 8, 9 e 9-bis sono raddoppiate. I punti restano quelli della tabella allegata all'art. 126-bis, che non conosce questo raddoppio.
Il secondo riguarda la recidiva in centro abitato del co. 8: due violazioni della stessa fascia entro 12 mesi fanno uscire dal corridoio ordinario ed entrare in quello proprio della recidiva, da € 220 a € 880, con sospensione per da 15 a 30 giorni. Va indicata solo se risulta dai propri atti: non la conosciamo e non la deduciamo.
Il terzo è la località, e serve unicamente ad abilitare la recidiva del co. 8, che è espressamente limitata al centro abitato. Non cambia la tabella delle fasce, perché quella tabella non è differenziata per tipo di strada. Se l'interruttore sembra non fare nulla, è perché in quel caso davvero non deve farlo.
Nel dettaglio
Che cosa questo strumento non fa
Non dice se un determinato verbale abbia applicato la riduzione, né se un determinato apparecchio sia regolare. Applica al numero che gli dai la regola scritta nel regolamento e mostra il conto: se il risultato non coincide con quello del tuo verbale, quello che hai in mano è una domanda da porre, non una risposta già data.
Non calcola l'aumento notturno dell'art. 195 co. 2-bis sul risultato, perché dipende dall'ora della violazione, che è un dato del verbale e non un'ipotesi. Non conosce il tuo saldo punti e non lo può leggere. E non tiene conto degli importi che entreranno in vigore con il prossimo decreto di aggiornamento: quelli non esistono ancora, per nessuno.
Il conto si rifà in tre passaggi
Bozza in lavorazione: il testo esteso di questa pagina è ancora in scrittura.
Passo successivo
Parti dal numero che hai sul verbale
Il calcolatore mostra la riduzione dell'art. 345 passo per passo, poi la fascia, poi la cifra da pagare e le scadenze.