Sospensione della patente
La sospensione è la sanzione accessoria che cambia tutto: dove c'è, la riduzione entro cinque giorni non c'è.
La soglia
Dove finisce la multa e comincia il reato
Sanzione amministrativa
Sotto la prima soglia non c'è violazione dell'art. 186
Al di sotto del primo valore l'art. 186 non prevede alcuna violazione. È l'unico punto di questa pagina in cui la risposta è «niente».
- 0,5 g/l – 0,8 g/lda € 543 a € 2.170art. 186 co. 2 lett. a)Sospensione 3–6 mesiPunti 10Pagamento ridotto Disponibile
La soglia
0,8 g/l
Da qui in su non è più una multa
Reato — ammenda e arresto
- 0,8 g/l – 1,5 g/lda € 800 a € 3.200art. 186 co. 2 lett. b)Sospensione 6–12 mesiPunti 10Pagamento ridotto Non applicabile
- > 1,5 g/lda € 1.500 a € 6.000art. 186 co. 2 lett. c)Sospensione 12–24 mesiPunti 10Pagamento ridotto Non applicabile
- Rifiuto dell'accertamentoda € 1.500 a € 6.000art. 186 co. 7Sospensione 6–24 mesiPunti 10Pagamento ridotto Non applicabile
Per chi la prima soglia è azzerata
L'art. 186-bis co. 2 abbassa la soglia a zero per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati nei primi anni dal conseguimento e per i conducenti professionali e di veicoli pesanti: per loro qualunque valore superiore a zero, fino al limite indicato, è già una violazione amministrativa.
art. 186-bis co. 2> 0 g/l – 0,5 g/lda € 168 a € 672Punti 5
La soglia
Questa è una nostra inferenza, non una norma espressa
La scala completa, riga per riga
| La soglia | Sanzione amministrativa | Importo | Sospensione | Punti | Pagamento ridotto |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 186 co. 2 lett. a)0,5 g/l – 0,8 g/l | Sanzione amministrativa | da € 543 a € 2.170 | 3–6 mesi | 10 | Disponibile |
| art. 186 co. 2 lett. b)0,8 g/l – 1,5 g/l | Reato — ammenda e arresto | da € 800 a € 3.200 | 6–12 mesi | 10 | Non applicabile |
| art. 186 co. 2 lett. c)> 1,5 g/l | Reato — ammenda e arresto | da € 1.500 a € 6.000 | 12–24 mesi | 10 | Non applicabile |
| art. 186 co. 7Rifiuto dell'accertamento | Reato — ammenda e arresto | da € 1.500 a € 6.000 | 6–24 mesi | 10 | Non applicabile |
- Vigenza
- 1 gennaio 2021
- Fonte
- CdS art. 186
Calcolatore
Dati
Sanzione amministrativa
art. 186 co. 2 lett. a)
da € 543 a € 2.170
Pagamento ridotto: Disponibile
- 3–6 mesiSospensione
- 10 puntiPunti
Una precisazione onesta
In breve
Che cos'è una sanzione accessoria, e perché cambia tutto
La sospensione della patente non è una multa più alta: è una sanzione di natura diversa, che si aggiunge a quella pecuniaria e colpisce il titolo di guida invece del portafoglio. È disposta dal prefetto, ha una durata determinata fra un minimo e un massimo fissati dalla singola norma, e produce effetti che nessuna somma di denaro chiude.
La prima conseguenza pratica riguarda il pagamento. L'art. 202 esclude la riduzione del 30% entro 5 giorni per le violazioni che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo. Non la riduce: la esclude. Chi vede sul verbale una sospensione può smettere di correre in posta, perché la corsa non serve.
La seconda riguarda il ricorso. Contro il provvedimento di sospensione esiste una via propria, prevista dall'art. 218, e non coincide necessariamente con quella scelta per contestare la multa. Sono due atti e possono avere due destini.
Dove c'è sospensione, la riduzione dei primi giorni non esiste
CdS art. 202 co. 1, terzo periodo · art. 210 co. 3
Come funziona
Chi la dispone, e con quali tempi
Il documento viene ritirato sul posto dall'agente, che rilascia un permesso valido solo per raggiungere il luogo di custodia del veicolo. L'organo accertatore trasmette patente e verbale alla prefettura entro 5 giorni; il conducente può chiedere, entro 15 giorni, un permesso per esigenze di lavoro, che l'articolo limita a 3 ore al giorno.
Il prefetto emana l'ordinanza di sospensione entro 15 giorni, che diventano 30 giorni se è stata presentata la richiesta di permesso. La durata è determinata entro i limiti minimo e massimo della singola norma, in relazione all'entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare: non è un automatismo, è una valutazione motivata.
Se quel termine passa senza ordinanza, il titolare può ottenere la restituzione della patente dalla prefettura. È una delle poche decadenze esplicite del sistema e vale la pena conoscerla, perché nessuno la comunica d'ufficio.
- RitiroL'agente ritira la patente sul posto; il permesso provvisorio copre solo il tragitto fino alla custodia del veicolo.
- TrasmissionePatente e verbale alla prefettura entro 5 giorni.
- Permesso di lavoroRichiesta entro 15 giorni, per un massimo di 3 ore al giorno.
- OrdinanzaEntro 15 giorni, o 30 giorni se è stato chiesto il permesso.
Nel dettaglio
Neopatentati: la durata aumenta
L'art. 218-bis prevede che nei primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente B, quando è commessa una violazione per cui è prevista la sospensione, la durata sia aumentata alla prima violazione e raddoppiata per quelle successive. Non cambia il presupposto e non cambia l'importo: cambia quanto dura.
La finestra può allungarsi da 3 a 5 anni se una violazione commessa nei primi anni ha comportato una sospensione superiore a 3 mesi. Lo stesso regime si estende ai titolari di patente A1, A2 o A che non abbiano ancora conseguito la B.
È bene tenerlo distinto dal raddoppio dei punti: quello vive nella nota di chiusura della tabella allegata all'art. 126-bis e riguarda la decurtazione, questo vive nell'art. 218-bis e riguarda la durata. Un neopatentato con una violazione che porta entrambe le conseguenze le subisce entrambe, per due strade indipendenti.
Le cifre
Sospensione, revoca, ritiro: tre cose diverse
La sospensione è temporanea e alla scadenza la patente torna. La revoca estingue il titolo: per riprenderlo serve conseguire una nuova patente, e non subito — la regola generale pone una barriera di 2 anni, che diventano 3 quando la revoca segue una condanna per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Il ritiro è ancora un'altra cosa: è la materiale sottrazione del documento, che può accompagnare l'una o l'altra misura oppure precedere un provvedimento del giudice. Quando emerge un'ipotesi di reato, l'art. 223 prevede la trasmissione del documento alla prefettura entro 10 giorni e la possibilità di una sospensione provvisoria, la cui durata massima cresce con la gravità: fino a 24 mesi in generale, fino a 36 mesi in caso di evidente responsabilità per un incidente, fino a 60 mesi nelle ipotesi di omicidio o lesioni stradali, e fino a 120 mesi in presenza di una condanna non definitiva.
Chi ha una patente rilasciata all'estero non subisce la sospensione del documento ma un divieto di guida sul territorio nazionale di pari durata, adottato entro 15 giorni. Quando la revoca è disposta come sanzione accessoria, l'ufficio accertatore ne informa il prefetto entro 5 giorni.
- 2Anni prima di una nuova patenteregola generale
- 3Anni dopo alcol o stupefacenti
- 60 mesiSospensione provvisoria, ipotesi più gravi
Il contesto
Guidare durante la sospensione
È l'ipotesi in cui il sistema smette di essere graduale. L'art. 218 co. 6 punisce chi circola durante il periodo di sospensione con un corridoio proprio, molto alto, e con la revoca della patente, oltre al fermo amministrativo del veicolo — con la confisca in caso di ripetizione. Quel corridoio non è ancora nel nostro insieme di dati e per questo non lo scriviamo in cifre: la norma c'è, e chi si trova in quella posizione la troverà citata sul proprio verbale.
Vale la pena dirlo comunque, perché è l'unico caso in tutta questa pagina in cui la conseguenza di una violazione non è una misura più lunga ma la perdita del titolo. La sospensione è una pausa; guidare durante la pausa la trasforma in un finale.
Bozza in lavorazione: il testo esteso di questa pagina è ancora in scrittura.
Passo successivo
Parti dal numero che hai sul verbale
Il calcolatore mostra la riduzione dell'art. 345 passo per passo, poi la fascia, poi la cifra da pagare e le scadenze.